UNIONI CIVILI

Le unioni civili sono disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge CIRINNA’).

La legge riconosce a tutte le forme di convivenza di coppia, che si fondano su vincoli affettivi ed economici, una tutela giuridica per molti aspetti simile a quella del matrimonio.

Sono stati riconosciuti ai conviventi diritti successori, diritto alla Pensione di Reversibilità e la facoltà di adottare minorenni.

La normativa vigente prevede che due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, possano costituire una unione civile mediante una dichiarazione da formalizzare dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni da registrare nell’archivio dello Stato Civile.

A differenza del matrimonio non è prevista la necessità delle pubblicazioni. Le parti, che aderiscono all’Unione, possono stabilire di mantenere il proprio cognome, di acquisire il cognome del partner o di adottare entrambi i cognomi (anteponendo o postponendo il cognome del partner al proprio).

Il regime patrimoniale è quello della comunione, salva diversa dichiarazione. Alle Unioni Civili si applicano le disposizioni del codice civile relative al matrimonio.

Lo scioglimento di una unione civile non richiede particolari formalità, essendo sufficiente la dichiarazione unilaterale resa anche da uno solo dei conviventi dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

La Procedura per le Unioni Civili:

La Procedura necessaria per formalizzare una unione civile è molto semplificata.
La legge non richiede che la domanda sia presentata necessariamente presso il Comune di residenza di uno dei due interessati con la conseguenza che la unione civile può essere celebrata in qualsiasi Comune;

I Patti o Contratti di Convivenza per le Unioni Civili:

La domanda denominata Patto di Convivenza o Contratto di Convivenza deve contenere i dati anagrafici delle parti, la cittadinanza e la indicazione dello stato civile (N.B. non è possibile essere sposati nè già uniti civilmente ad altre persone). Deve essere specificato che tra le parti non sussistano rapporti di parentela, affinità o adozione. In caso di partner straniero è necessario allegare una dichiarazione rilasciata dall’Ambasciata dalla quale risulti che il cittadino straniero sia libero (non coniugato nè unito civilmente).

I conviventi More Uxorio possono disciplinare gli aspetti più rilevanti del loro rapporto mediante i Contratti di Convivenza.

Presupposto fondamentale per poter disciplinare una relazione More Uxorio mediante Patti o Contratti di Convivenza è che tra i due soggetti maggiorenni (anche dello stesso sesso) sussista un vincolo affettivo stabile fondato sulla convivenza e la reciproca assistenza morale e materiale.

I due soggetti non devono essere legati da legame di parentela, non devono essere coniugati o uniti civilmente.

Il contratto di convivenza, e le sue eventuali modifiche devono avere la forma scritta, a pena di nullità, e devono essere redatte mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attesti la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L’atto, ai fini della opponibilità ai terzi, deve essere trasmesso entro 10 giorni, a cura del Notaio o dell’Avvocato che ha ricevuto l’atto, all’Ufficio Anagrafico competente per l’Iscrizione nell’apposito registro.

Contenuto del Patto di Convivenza o del Contratto di Convivenza nelle Unioni Civili:

Contenuto Necessario:

Le generalità dei due conviventi
l’indicazione dell’indirizzo di ciascuna parte.

Contenuto Facoltativo:

l’indicazione della residenza della coppia;
le modalità di contribuzione di ciascuno alle necessità della vita in comune, in ragione delle sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno;
il regime patrimoniale;
la designazione dell’altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerari;
l’indicazione del convivente come eventuale futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti.

Il patto di Convivenza non può essere soggetto a termine o condizione (ove presenti saranno considerati come non apposti)

Casi di Nullità

Sono Nulli i Patti o Contratti di Convivenza stipulati

in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
in assenza di una reale convivenza di fatto;
da minorenne;
da persona interdetta;
in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra;

Casi di Scioglimento del Contratto nelle Unioni Civili:

accordo delle parti (da formalizzare con atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio o Avvocato)
recesso unilaterale (da formalizzare con atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio o Avvocato che dovrà provvedere alla notifica all’altro contraente.

in questo caso se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

matrimonio o unione civile tra i contraenti o tra un contraente ed altra persona;
morte di uno dei contraenti.

La legge prevede che se alla cessazione della convivenza uno dei contraenti versi in stato di bisogno e non abbia i mezzi necessari per provvedere al proprio mantenimento, avrà diritto a ricevere dall’altro ex convivente un assegno di mantenimento proporzionale alla durata della convivenza.

Il riconoscimento delle Unioni Civili contratte all’estero:

E’ possibile ottenere il riconoscimento della efficacia e validità delle unioni civili contratte all’estero anche in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 76/2016. A tal fine è necessario produrre l’originale dell’atto o della convenzione matrimoniale allegando altresì la traduzione legalizzata.