Per strategia processuale si intende l’insieme degli accorgimenti di carattere giuridico e pratico che vengono posti in essere al fine di aumentare le possibilità di giungere ad una pronuncia favorevole per il proprio assistito (in termini di assoluzione o di contenimento della pena)
Essa consiste innanzitutto nella attività di selezione delle prove (testimoniali e documentali) utili per il giudizio e la conseguente esclusione di quelle superflue o addirittura dannose.
In secondo luogo il Difensore deve consigliare e coadiuvare il proprio assistito nella scelta del rito più opportuno (Ordinario, Patteggiamento o Rito Abbreviato) in considerazione delle prove già facenti parte del Fascicolo del Pubblico Ministero e di quelle in proprio possesso, dei concreti rischi di condanna e della prognosi di pena finale in modo da ottenere il migliore tra i risultati possibili (e quindi una sentenza di assoluzione o una sentenza di condanna ad una pena comunque contenuta nei minimi edittali).
Se da un lato, infatti, il Rito Ordinario assicura il massimo livello di garanzia per l’imputato il cui difensore, nel corso del dibattimento, può intervenire direttamente nel procedimento di formazione della prova, i riti alternativi (Patteggiamento e Rito Abbreviato) premiano con rilevanti sconti di pena l’imputato che accetti di essere giudicato sulla base dei soli atti facenti parte del Fascicolo del Pubblico Ministero rinunciando alle garanzie derivanti dalla formazione della prova nel contraddittorio davanti al giudice.
Nel patteggiamento la pena è determinata applicando alla pena base stabilita per il reato più grave, considerate le circostanze aggravanti ed attenuanti e gli eventuali aumenti per la continuazione, una riduzione fino ad un terzo.
Il patteggiamento, previsto e disciplinato dagli articoli 444 c.p.p. e seguenti, non si sostanzia in un giudizio di merito da parte del Giudice il quale è chiamato esclusivamente a verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità dell’accordo sulla pena raggiunto tra il Pubblico Ministero e la Difesa dell’Imputato.
Il Giudizio Abbreviato previsto e disciplinato dagli articoli 438 c.p.p. e seguenti, è un vero e proprio giudizio di merito nel quale il Giudice si pronuncia sulla colpevolezza o sulla innocenza dell’Imputato sulla base dei soli elementi facenti parte del Fascicolo del Pubblico Ministero.
Nel Giudizio Abbreviato l’imputato accetta di essere giudicato allo stato degli atti beneficiando, in caso di condanna, di una riduzione secca di un terzo della pena che verrà comminata dal Giudice. La scelta del Rito Abbreviato è particolarmente consigliata sia quanto le Indagini del Pubblico Ministero appaiono incomplete (in tal modo si evita che entrino nel processo elementi di prova ulteriori) sia nei processi per gravi reati quando l’impianto accusatorio del PM appare piuttosto solido ed in tal modo si cerca di contenere almeno l’entità della pena finale beneficiando del rilevante sconto di pena previsto in caso di scelta di tale Rito (riduzione di 1/3).