Il procedimento di Opposizione a Sanzione Amministrativa è previsto e disciplinato dalla Legge 689/1981.
Con l’Opposizione a Sanzione Amministrativa si impugna il Verbale di Contravvenzione al Codice della Strada o la Cartella Esattoriale.
Il ricorso può essere presentato anche dalla Parte personalmente senza l’assistenza del Difensore purchè il valore della Causa sia inferiore ad € 1.100 depositando in Cancelleria la seguente documentazione:
- Originale dell’Atto Impugnato
- Originale della Busta da cui sia desumibile la data di ricezione della notifica
- Originale del Ricorso
- 5 Copie del ricorso
- 5 Copie Atto Impugnato compresa la busta
- Nota Iscrizione a Ruolo compilata
- Contributo Unificato
- Marca da bollo da € 27 (solo per le opposizioni di valore superiore ad € 1.100)
Il Ricorso deve indicare a pena di inammissibilità:
- il nome il cognome il codice fiscale del ricorrente
- il domicilio eletto
- il numero e la nautura del provvedimento impunato (Verbale o Cartella Esattoriale)
Nel caso di impugnazione della Cartella esattoriale si devono indicare anche gli estremi del Verbale o dei Verbali di contravvenzione presupposti
- la data di notifica del provvedimento impugnato
- le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso
- la data e la firma del ricorrente
- il valore della controversia
L’indicazione del valore è fondamentale per determinare l’importo del Contributo Unificato dovuto.
Qualora si impugni anche la decurtazione dei punti patente si dovrà indicare VALORE INDETERMINATO con conseguente pagamento dello scaglione appositamente previsto per le cause di tale valore.