Il Riesame è il mezzo di impugnazione previsto dagli art. 309 e ss. c.p.p. avverso le Ordinanze che dispongono una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, obbligo di presentazone alla PG) o reale (sequestro).
L’istanza di Riesame deve essere presentata a pena di inammissibilità entro 10 giorni dall’esecuzione del provvedimento.
Sulla richiesta di Riesame decide il Tribunale in composizione collegiale.
Il giudizio del Tribunale del Riesame è finalizzato alla veirifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini della adozione del provvedimento coercitivo impugnato e quindi la sussistenza:
- dei gravi indizi di colpevolezza
- attualità delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione del reato o inquinamento delle prove).
Una volta verificata la sussistenza delle condizioni generali per la emissione della misura cautelare, il Tribunale del Riesame può anche entrare nel dettaglio del provvedimento vagliando la adeguatezza della misura adottata nel caso concreto eventualmente disponendo la revoca o la sostituzione con altra meno afflittiva.