Prescrizione bollo auto
Il Bollo Auto, per legge, si prescrive in 3 anni ma il termine di prescrizione non inizia a decorrere alla data di scadenza del tributo ma dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza.
Ad esempio un bollo auto in scadenza maggio 2014 non si prescrive a maggio 2017 ma il 1 gennaio 2018 (dal momento che il termine di prescrizione inizia il 1 gennaio 2015 e si conclude il 1 gennaio 2018).
Di seguito la tabella riassuntiva della prescrizione del bollo auto:
- Bollo Auto 2012 – 1 GENNAIO 2016
- Bollo Auto 2013 – 1 GENNAIO 2017
- Bollo Auto 2014 – 1 GENNAIO 2018
- Bollo Auto 2015 – 1 GENNAIO 2019
- Bollo Auto 2016 – 1 GENNAIO 2020
- Bollo Auto 2017 – 1 GENNAIO 2021
Pertanto alla data del 1 gennaio 2018 si sono prescritti tutti i Bolli Auto scaduti nel corso dell’anno 2014 e non sono ancora prescritti i Bolli Auto scaduti nel corso del 2015 che saranno prescritti solo il 1 GENNAIO 2019.
Le Cartelle Esattoriali relative a Bollo Auto non possono essere impugnate davanti al Giudice di Pace ma devono essere impugnate dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
Una Cartella esattoriale contenente Bollo Auto e Sanzioni Amministrative per violazione del Codice della Strada devono essere impugnate dinanzi al Giudice Competente per materia e quindi davanti al Giudice di Pace se si impugna il Ruolo Esattoriale relativo alla Violazione al Codice della Strada e dinanzi alla Commissione Tributaria se si impugna il Bollo Auto