IL TESTAMENTO OLOGRAFO IN STAMPATELLO E’ VALIDO Cassazione Sez. 2^ Civile Ordinanza n. 42124/2021
Il Principio di diritto:
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 42124/2021, ha respinto il Ricorso promosso avverso la Sent. n. 491/2019 della Corte d’Appello di Trieste ed ha stabilito il principio secondo cui la redazione del Testamento Olografo in stampatello non ne inficia la validità formale.
Per “Olografo” infatti, deve intendersi il testamento interamente “scritto a mano” ed il requisito della olografia può ritenersi perfezionato anche nel caso di una scheda testamentaria parzialmente (o interamente) scritta in stampatello.
Il Testamento Olografo, scritto con il carattere stampatello, infatti non pone un problema di validità in rapporto ai suoi requisiti formali, ma un problema di prova della provenienza dal testatore in presenza di contestazioni della sua autenticità.
La vicenda processuale:
Nel caso di specie la consulenza grafica espletata nel primo grado aveva evidenziato una “elevata probabilità” che il testamento fosse riconducibile al defunto.
La 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ritenuto pertanto congrua la motivazione adottata dalla Corte d’Appello di Trieste secondo cui la “elevata probabilità”, ritenuta dall’esperto, poteva assurgere a giudizio di giuridica certezza. Ciò in quanto erano presenti in atti numerosi documenti che confermavano la circostanza che, anche in epoca precedente alla redazione del testamento, il defunto aveva alternato l’uso del corsivo con lo stampatello.
La Corte di Appello di Trieste aveva respinto la domanda di accertamento negativo della autenticità del testamento poiché, secondo i principi generali in tema di onere della prova, l’onere di provare la non autenticità del Testamento Olografo incombe sulla Parte che la deduce.
Avv. Giuseppe Poerio