Il gratuito patrocinio è disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia). Trattasi di un istituto finalizzato ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla difesa (art. 24, co. 3 Cost.), per qualsiasi materia, sia civile, che penale, che amministrativa o tributaria.
La possibilità di farsi assistere da un legale con il gratuito patrocinio, e, pertanto, senza l’onere di corrispondere un compenso per le spese di difesa e le altre spese processuali, è garantita al soggetto non abbiente che sia titolare di un reddito annuo imponibile, non superiore ad euro 11.528,41, come risultante dall’ultima dichiarazione ovvero da autocertificazione.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, ma la soglia reddituale è aumentata di euro 1000 per ogni membro ulteriore della famiglia.
Possono richiedere la ammissione al gratuito patrocinio tutti:
– i cittadini italiani
– gli stranieri
– gli apolidi
– gli enti o associazioni senza fini di lucro
La documentazione richiesta ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio è la seguente:
– copia del documento di identità in corso di validità
– codice fiscale
– autocertificazione dello stato reddituale
– certificato di residenza e stato di famiglia
– per i cittadini extra comunitari, dichiarazione consolare sullo stato reddituale del soggetto
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