Il Giudice competente per l’Esecuzione del Titolo Penale è il magistrato che ha emesso il Provvedimento da eseguire (art. 665 c.p.p.).
L’incidente di esecuzione è disciplinato dagli artt. 666 c.p.p. e ss. ed è lo “schema procedimentale di carattere generale”, da utilizzare per la soluzione di tutte le questioni insorte nella fase esecutiva della sentenza o ordinanza divenuta irrevocabile.
Si ricorre all’Incidente di Esecuzione nei seguenti casi:
- Accertamento sull’identità della persona detenuta (art. 667 c.p.p.)
- Persona condannata per errore di nome (art. 668 c.p.p.)
- Pluralià di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p.)
- Questioni sul titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.)
- Applicazione della Continuazione, dello scorporo e del cumulo delle pene (art. 671 c.p.p.)
- Applicazione di Amnistia e Indulto (art. 672 c.p.p.)
- Abolizione del reato – depenalizzazione (art. 673 c.p.p.)
- Revoca della sospensione condizionale, revoca della grazia, revoca della amnistia o dell’indulto (art. 674 c.p.p.)
- Falsità di documenti (art. 675 c.p.p.)
- Estinsione del reato o della pena, pene accessorie, restituzione beni in sequestro (art. 676 c.p.p.)
Il Tribunale di Sorveglianza è l’organo giudiziario competente a decidere sulle richieste presentate dai detenuti con specifico riferimento a:
- Misure e Pene alternative alla detenzione (Affidamento in Prova ordinario e particolare, semilibertà, detenzione domiciliare)
- Permessi Premio
- liberazione anticipata
- 41 bis OP
- Riabilitazione
- Conversione in obblighi