Gratuito patrocinio sempre garantito per le vittime di stalking
Il Gratuito Patrocinio è un istituto finalizzato a garantire il diritto costituzionalmente garantito alla difesa (art 24 Cost.); come noto, l’istanza può essere inoltrata da soggetti non abbienti che necessitino di essere assistiti da un legale, alle condizioni indicate nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 (Testo Unico in materia di spese di giustizia). In particolare, il soggetto richiedente deve dimostrare che il proprio reddito annuo non supera la soglia di euro 11.528,41, come risultante dall’ultima dichiarazione ovvero da autocertificazione.
Non sempre, tuttavia, tali condizioni devono essere rigorosamente rispettate: l’art. 76, co. 4 ter, infatti, prevede, per alcune categorie di reati, una deroga ai tassativi criteri reddituali. Ed è proprio in relazione a tale deroga che la Corte di Cassazione, IV sezione penale, è di recente intervenuta, con la sentenza 20 marzo 2017 n. 13497, al fine di chiarire il significato della norma in commento. Quest’ultima, infatti, ha formato oggetto di divergenti interpretazioni sia in dottrina che in giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, il comma 4 ter dell’art. 76 D.P.R. n. 115/2002, non stabilisce una regola assoluta di ammissione al gratuito patrocinio, indipendentemente dal reddito della persona offesa dal reato di cui all’art 612 c.p., ma attribuisce al Giudice un ampio potere discrezionale; pertanto il Giudice potrebbe (ma non deve) ammettere la persona offesa al beneficio, dopo aver valutato diversi elementi, tra cui in primis quello relativo al reddito del soggetto interessato.
Come è evidente, si tratta di un criterio interpretativo molto rigido.
Al contrario, un secondo orientamento sostiene l’art. 76, co. 4 ter, D.P.R. n. 115/2002, non vada interpretato in senso letterale e, pertanto, “la persona offesa … può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto” significa che il Giudice deve ammettere sempre al gratuito patrocinio la persona offesa dai reati di cui alla disposizione qui in commento.
Questa seconda impostazione interpretativa oggi è stata avvalorata dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 13497 del 20 marzo 2017, ha affermato che la deroga prevista dall’art. 76, co 4 ter, D.P.R. n. 115/2002 è finalizzata ad eliminare qualsivoglia impedimento, anche e soprattutto economico, che possa ostacolare la persona, che già subisce un grave disagio, a ricorrere in giudizio. A parere della Suprema Corte, il combinato disposto degli artt. 76 e 79 D.P.R. n. 115/2002 non deve essere interpretato in modo meramente formale, altrimenti verrebbe meno la ratio stessa della deroga di cui al comma 4 ter dell’art. 76 D.P.R. n 115/2002.
La Corte, in tal modo, ha chiarito che il criterio reddituale non va considerato nelle ipotesi di reato menzionate dall’art. 76, co. 4 ter, D.P.R. n. 115/2002, in cui è sempre garantito il gratuito patrocinio per le vittime di reati considerati dal legislatore di particolare gravità.