DIRITTO ALL’OBLIO

Diritto all'Oblio

Nel nostro Ordinamento il concetto di Diritto all’Oblio è stato per la prima volta recepito dalla Cassazione con la Sentenza n. 16111/2013 ritenendolo un aspetto non secondario del generale Diritto alla Riservatezza previsto e disciplinato dall’art. 12 della Costituzione.

La Suprema Corte nella suddetta pronuncia definiva il Diritto all’Oblio come “il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”.

Il Diritto all’Oblio è stato finalmente normativamente previsto dall’art. 17 comma 1 del GDPR come il diritto ad ottenere la cancellazione dei propri dati sensibili da chi li detiene anche legittimamente.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea già nel 2014 aveva condannato la Google alla cancellazione delle indicizzazioni relative ai propri dati personali su richiesta dei cittadini europei interessati, a meno che non vi fossero particolari ragioni legate al diritto di cronaca o alla funzione pubblica ricoperta dal soggetto.

Lo scorso 25 novembre, la Corte Europea (CEDU Sez. 1 Sent. 25.11.2021 – Ric. 77419-1), ha ribadito tale principio condannando al risarcimento dei danni una testata giornalistica che non aveva provveduto alla deindicizzazione di un articolo di cronaca.

Il Diritto all’Oblio viene materialmente tutelato mediante la deindicizzazione della ricerca ovvero mediante la rimozione del link ma non è applicabile nel caso in cui, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione ciò in ragione della necessaria contemperazione tra il diritto alla riservatezza del soggetto ed il diritto alla informazione della collettività.

Bollette Pazze – Onere della Prova

Cassazione civile, Sezione VI-3, Ordinanza 06/03/2019 n° 6562
La Suprema Corte ha nuovamente ribadito il principio secondo cui, in tema di contratto di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante.
Infatti, in tema di riparto dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
La Corte ha ritenuto inadeguata la motivazione della Corte di Appello che aveva ritenuto provato il diritto del Fornitore in base alla sola produzione delle bollette.

Prescrizione bollo auto

bollo auto Prescrizione bollo autoIl Bollo Auto, per legge, si prescrive in 3 anni ma il termine di prescrizione non inizia a decorrere alla data di scadenza del tributo ma dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza.
Ad esempio un bollo auto in scadenza maggio 2014 non si prescrive a maggio 2017 ma il 1 gennaio 2018 (dal momento che il termine di prescrizione inizia il 1 gennaio 2015 e si conclude il 1 gennaio 2018).
Di seguito la tabella riassuntiva della prescrizione del bollo auto:

  • Bollo Auto 2012 – 1 GENNAIO 2016
  • Bollo Auto 2013 – 1 GENNAIO 2017
  • Bollo Auto 2014 – 1 GENNAIO 2018
  • Bollo Auto 2015 – 1 GENNAIO 2019
  • Bollo Auto 2016 – 1 GENNAIO 2020
  • Bollo Auto 2017 – 1 GENNAIO 2021

Pertanto alla data del 1 gennaio 2018 si sono prescritti tutti i Bolli Auto scaduti nel corso dell’anno 2014 e non sono ancora prescritti i Bolli Auto scaduti nel corso del 2015 che saranno prescritti solo il 1 GENNAIO 2019.
Le Cartelle Esattoriali relative a Bollo Auto non possono essere impugnate davanti al Giudice di Pace ma devono essere impugnate dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
Una Cartella esattoriale contenente Bollo Auto e Sanzioni Amministrative per violazione del Codice della Strada devono essere impugnate dinanzi al Giudice Competente per materia e quindi davanti al Giudice di Pace se si impugna il Ruolo Esattoriale relativo alla Violazione al Codice della Strada e dinanzi alla Commissione Tributaria se si impugna il Bollo Auto

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decreto flussi 2017 immigrazione Decreto flussi 2017: dal 21 marzo la precompilazione delle domande per l'inserimento lavorativo di cittadini extracomunitari

Decreto flussi 2017: dal 21 marzo la precompilazione delle domande per l’inserimento lavorativo di cittadini extracomunitari

Decreto flussi 2017 per lavoratori stranieri stagionali, dal 21 marzo la precompilazione delle domande

Il 13 marzo 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 13 febbraio 2017, conosciuto come decreto flussi 2017.

Il decreto flussi 2017 è diretto all’inserimento lavorativo di 30.850 cittadini non comunitari per lavori stagionali, non stagionali ed autonomi.
In particolare, il decreto flussi prevede:

– 13.850 quote sono destinate all’ingresso nel territorio italiano di cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo;

– 17.000 quote sono, invece, riservate ai nuovi ingressi di cittadini non comunitari per lavoro subordinato stagionale in ambito agricolo e turistico/alberghiero da collocare presso Paesi terzi che abbiano stipulato accordi di riammissione con l’Italia (Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina e Tunisia).

Nell’ambito della prima quota di 13.850 unità, 500 ingressi sono riservati ai cittadini extracomunitari che abbiano già completato nel Paese di provenienza un programma di studio e/o formazione ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 23 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione); altre 100 unità sono riservate, invece, all’ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di coloro che dimostrino di essere di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (art.2 decreto flussi).

Occorre evidenziare, inoltre, che il decreto flussi prevede la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo di diverse quote di cittadini extracomunitari presenti sul territorio italiano che siano già in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi, quali ad esempio studio e/o tirocinio professionale.

Nell’ambito della seconda quota di 17.000 unità, 2.000 ingressi sono destinati ai lavoratori non comunitari di Paesi terzi che abbiano sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione, a condizione che il soggetto richiedente abbia già soggiornato nel territorio italiano per motivi lavorativi nei cinque anni precedenti; in questo caso è, inoltre, necessario che il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Le domande per lavoro non stagionale ed autonomo possono essere inoltrate a partire dallo scorso 20 marzo 2017 e sino al 31 dicembre 2017, mentre le istanze per lavoro stagionale possono essere inviate dal 28 marzo 2017 al 31 dicembre 2017.