Bollette Pazze – Onere della Prova
Cassazione civile, Sezione VI-3, Ordinanza 06/03/2019 n° 6562
La Suprema Corte ha nuovamente ribadito il principio secondo cui, in tema di contratto di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante.
Infatti, in tema di riparto dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
La Corte ha ritenuto inadeguata la motivazione della Corte di Appello che aveva ritenuto provato il diritto del Fornitore in base alla sola produzione delle bollette.