IL TESTAMENTO OLOGRAFO IN STAMPATELLO E’ VALIDO Cassazione Sez. 2^ Civile Ordinanza n. 42124/2021

Il Principio di diritto:


La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 42124/2021, ha respinto il Ricorso promosso avverso la Sent. n. 491/2019 della Corte d'Appello di Trieste ed ha stabilito il principio secondo cui la redazione del Testamento Olografo in stampatello non ne inficia la validità formale.

Per "Olografo" infatti, deve intendersi il testamento interamente "scritto a mano" ed il requisito della olografia può ritenersi perfezionato anche nel caso di una scheda testamentaria parzialmente (o interamente) scritta in stampatello.

Il Testamento Olografoscritto con il carattere stampatello, infatti non pone un problema di validità in rapporto ai suoi requisiti formali, ma un problema di prova della provenienza dal testatore in presenza di contestazioni della sua autenticità.


La vicenda processuale:


Nel caso di specie la consulenza grafica espletata nel primo grado aveva evidenziato una "elevata probabilità" che il testamento fosse riconducibile al defunto.

La 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ritenuto pertanto congrua la motivazione adottata dalla Corte d'Appello di Trieste secondo cui la "elevata probabilità", ritenuta dall'esperto, poteva assurgere a giudizio di giuridica certezza. Ciò in quanto erano presenti in atti numerosi documenti che confermavano la circostanza che, anche in epoca precedente alla redazione del testamento, il defunto aveva alternato l'uso del corsivo con lo stampatello.

La Corte di Appello di Trieste aveva  respinto la domanda di accertamento negativo della autenticità del testamento poiché, secondo i principi generali in tema di onere della prova, l'onere di provare la non autenticità del Testamento Olografo incombe sulla Parte che la deduce.

Avv. Giuseppe Poerio

 

Rimborso Spese Legali per gli Innocenti: ecco come presentare la domanda

La Legge 30 n. 178/2020 (cd Legge di bilancio 2021) ha introdotto il diritto alla rifusione delle spese legali in favore degli imputati assolti.

Il Decreto Interministeriale 20 dicembre 2021, recante "Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1020" ha finalmente disciplinato in concreto le modalità di presentazione delle Domande.
Le Domande di rimborso relative alle Sentenze di Assoluzione divenute irrevocabili nel corso di tutto il 2021, devono essere presentate online sul sito del Ministero della Giustizia entro il termine del 30 giugno 2022.

Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nel corso dell’anno 2022 e degli anni a seguire, la domanda potrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione sia diventata irrevocabile.

Per presentare la richiesta non è necessaria la registrazione sul sito del ministero essendo sufficiente per il privato accedere con SPID.
Nel caso di imputati minorenni o incapaci, la Domanda può essere presentata dal genitore, dal Tutore o dall'Amministratore di Sostegno.
Nel caso di decesso dell’imputato, l’istanza potrà essere presentata da uno degli eredi.
La Domanda deve essere corredata dalla ricevuta del Bonifico di Pagamento del Professionista, dalla Fattura e dalla Attestazione di congruità della Parcella da parte dell'Ordine degli Avvocati.

Una volta creata e inviata l’istanza, l’Utente avrà modo di seguire tutto l'iter amministrativo (dalla presa in carico da parte dell’Amministrazione fino alla Liquidazione ed al successivo pagamento) accedendo alla piattaforma con il proprio SPID. Il provvedimento di Rifiuto può essere impugnato al Tar come qualsiasi Atto Amministrativo.

Avv. Giuseppe Poerio
daditostoavaglio Elezioni 2022 per il Congresso Nazionale Forense

Elezioni 2022 per il Congresso Nazionale Forense

Il Congresso Nazionale Forense è la massima assise dell'avvocatura italiana con funzione politico/legislativa.

Durante il Congresso si discutono, formulano ed approvano le mozioni dei Delegati sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni di maggior interesse che riguardano la professione forense.

Ai sensi dellart. 4, comma 14, dello Statuto del Congresso Nazionale Forense, il numero dei Delegati da eleggere è determinato da ciascun Consiglio dellOrdine, in ragione di:
- un Delegato ogni cinquecento iscritti;

- da un successivo Delegato ogni ulteriori cinquecento iscritti ovvero
frazione pari o superiore al numero degli iscritti dellOrdine meno
numeroso, con riferimento al numero degli iscritti al 31 dicembre 2021
(art. 4, comma 15).

L'Avv. Giuseppe Poerio è Candidato con la Lista #daditostoavaglio e svilupperà il tema della "Semplificazione Fiscale delle Società Tra Avvocati".

E' possibile consultare l'intero Programma in 39 Punti (ciascuno dei quali sarà sviluppato da un candidato) sul sito https://daditostoavaglio.it/programma/

#daditostoavaglio

Avv. Giuseppe Poerio

LO SPAM NON E’ REATO

Con il termine SPAM è comunemente individuata la condotta di chi invia massivamente messaggi di posta elettronica indesiderata aventi contenuto pubblicitario.

Secondo la Cassazione tale tipo di condotta non integra il reato di Molestie previsto e punito dall'art. 360 cp. La norma, infatti, punisce chi con petulanza o per altro biasimevole motivo, arrechi ad altri disturbo in luogo pubblico o aperto al pubblico anche mediante l'uso del telefono. La Cassaizone Sezione 1 Penale, con la recente Sentenza n. 28959/2021 ha ritenuto che lo SPAM non integri il reato di Molestie poichè lo strumento del telefono - diverso e molto più invasivo della mail - non può essere certamente equiparato alla casella di posta elettronica la quale, a sua volta, non può essere neppure considerata un luogo pubblico o aperto al pubblico. Ciò perché attraverso la mail non si realizza alcuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario né si verifica alcuna intrusione diretta del mittente nella sfera delle attività del destinatario trattandosi di modalità di comunicazione "asincrona". In questo caso, infatti, la comunicazione si perfeziona, solo se e quando il destinatario procede alla lettura del messaggio. Dunque, a differenza della molestia effettuata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe verificare.

Naturalmente se la posta è finalizzata alla sottrazione di password o codici pin per l'accesso ad applciazioni di digital banking possono configurarsi reati diversi dalle Molestie come ad esempio la Truffa o la Frode informatica ovvero ancora, se i messaggi mail sono personalizzati ed hanno contenuti di minaccia o a sfondo sessuale può essere anche integrato il reato di Stalking qualora abbiano comportato uno stato di ansia o di stress emotivo nella vittima (in tal senso Cass. n. 12528/2016 e n. 1223/2021)

Avv. Giuseppe Poerio

Obbligo Vaccinale: intervista dell’ Avv. Poerio a Radio Radio

“Abbiamo creato questa associazione di avvocati per tutelare i diritti dei cittadini. I nostri servizi sono offerti a titolo calmierato per cercare di aiutare le persone e aiutare anche noi stessi, perché anche per noi avvocati hanno introdotto delle misure restrittive particolari che limitano i diritti di difesa di tutti i cittadini. I primi 12 articoli della Costituzione sono le libertà fondamentali e noi ci siamo chiamati Unione delle libertà fondamentali perché il nostro obiettivo è quello di tutelare i diritti costituzionali che in questo periodo stanno calpestando".

L'intervista dell. Avv Poerio sull'Obbligo Vaccinale a Radio Radio dove denuncia le coperture politiche

Le sicurezze sulle misure d’emergenza sembrano incrinarsi rispetto all’andamento del contagio. Il calo del numero dei positivi e soprattutto delle ospedalizzazioni si contrappone al mantenimento delle misure restrittive. In particolare il Green pass e l’obbligo vaccinale perdono forza e legittimità giuridica dinnanzi al nuovo contesto della variante Omicron.
In difesa dei diritti fondamentali numerose sono state le denunce contro le imposizioni governative per limitare il contagio. Nonostante i tanti esposti, denuncia l’avv. Giuseppe Poerio, nulla si è mosso dal punto di vista giuridico. Per il responsabile dell’Ass. Libertà fondamentali le misure poste in atto dal governo rappresentano un vero e proprio vulnus dei diritti garantiti dai primi 12 articoli della Costituzionale e una infrazione delle libertà individuali.

DIRITTO ALL’OBLIO

Diritto all'Oblio

Nel nostro Ordinamento il concetto di Diritto all'Oblio è stato per la prima volta recepito dalla Cassazione con la Sentenza n. 16111/2013 ritenendolo un aspetto non secondario del generale Diritto alla Riservatezza previsto e disciplinato dall'art. 12 della Costituzione.

La Suprema Corte nella suddetta pronuncia definiva il Diritto all'Oblio come "il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata".

Il Diritto all'Oblio è stato finalmente normativamente previsto dall'art. 17 comma 1 del GDPR come il diritto ad ottenere la cancellazione dei propri dati sensibili da chi li detiene anche legittimamente.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea già nel 2014 aveva condannato la Google alla cancellazione delle indicizzazioni relative ai propri dati personali su richiesta dei cittadini europei interessati, a meno che non vi fossero particolari ragioni legate al diritto di cronaca o alla funzione pubblica ricoperta dal soggetto.

Lo scorso 25 novembre, la Corte Europea (CEDU Sez. 1 Sent. 25.11.2021 - Ric. 77419-1), ha ribadito tale principio condannando al risarcimento dei danni una testata giornalistica che non aveva provveduto alla deindicizzazione di un articolo di cronaca.

Il Diritto all'Oblio viene materialmente tutelato mediante la deindicizzazione della ricerca ovvero mediante la rimozione del link ma non è applicabile nel caso in cui, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione ciò in ragione della necessaria contemperazione tra il diritto alla riservatezza del soggetto ed il diritto alla informazione della collettività.

CANNABIS NON PUNIBILITA’ DELLA COLTIVAZIONE DOMESTICA – Cass. SU 12348/2020

cannabis non punibilita coltivazione domestica 1 Blog

CANNABIS NON PUNIBILITA' DELLA COLTIVAZIONE DOMESTICA - Cassazione Sezioni Unite 12348/2020:

Le Sezioni Unite hanno finalmente risolto il contrasto giurisprudenziale sulla punibilità della coltivazione domestica della Majuana applicando il principio di offensività in concreto.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione non è punibile chi coltiva cannabis in casa per uso personale qualora, l'esiguità del numero di piantine, la modica quantità del raccolto ed i mezzi usati, consentano di escludere lo spaccio.
I criteri valorizzati dalla Corte per escludere la punibilità delle attività di coltivazione domestica finalizzata esclusivamente all'uso personale del coltivatore, sono i seguenti:
- le minime dimensioni della coltivazione
- le rudimentali tecniche utilizzate
- lo scarso numero di piante
- il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile
- la mancanza di ulteriori indici della finalizzazione all'inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti.
Rimane in ogni caso soggetta alla sanzione amministrativa, prevista dall'art. 75 del d.p.r. n. 309/1990, la detenzione di sostanza stupefacente destinata in via esclusiva al consumo personale anche se ottenuta con una coltivazione domestica lecita.
Ovviamente, anche alla coltivazione di piante penalmente illecita è possibile applicare l'art. 131-bis c.p., con esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

in base al nuovo Ddl – attualmente in discussione alla Camera - dovrebbe essere a breve espressamente depenalizza sia la coltivazione di piccole quantità di cannabis (al massimo 4 piantine), sia l'uso personale delle sostanze stupefacenti in questo modo ottenute.
Dovrebbero essere abrogate anche le attuali sanzioni amministrative previste per la detenzione ed il consumo.cannabis

Cannabis Legale – Nuovo STOP delle Sezioni Unite

Con Provvedimento del 30 maggio 2019, le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso che la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, rientri nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole.
Ne deriva pertanto che, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.
Le SU, di fatto chiudono ad ogni ipotesi di commericializzazione di derivati della Canapa ad esclusione di campioni del tutto privi di principio attivo.
Non risulta chiara quale possa essere la coerenza di consentire la coltivazione della Canapa ai sensi della L. 242/2016 ma allo stesso tempo di vietare la commercializzazione dei derivati ai sensi della L. 309/1990.
Il brusco cambio di orientamento della Cassazione, più che dettato da una logica di tipo giuridico, appare per lo più frutto del mutato quadro della politica nazionale che si oppone ad ogni ipotesi di apertura alla liberalizzazione delle droghe leggere.
Avv. Giuseppe Poerio

Bollette Pazze – Onere della Prova

Cassazione civile, Sezione VI-3, Ordinanza 06/03/2019 n° 6562
La Suprema Corte ha nuovamente ribadito il principio secondo cui, in tema di contratto di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante.
Infatti, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
La Corte ha ritenuto inadeguata la motivazione della Corte di Appello che aveva ritenuto provato il diritto del Fornitore in base alla sola produzione delle bollette.