Assegno divorzile svincolato dal criterio del precedente tenore di vita
Con la Sentenza n. 11504/2017 la Suprema Corte di Cassazione ha segnato una svolta epocale in materia di assegno divorzile.
Per la prima volta dopo l’entrata in vigore della legge sul divorzio, infatti, i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto di svincolare la assegnazione e la quantificazione dell’assegno divorzile dal criterio del mantenimento del precedente tenore di vita, per focalizzare l’attenzione sul parametro della indipendenza ed autosufficienza economica effettiva o anche solo potenziale del coniuge più debole.
I parametri per stabilire se tale autosufficienza economica sussista sono stati individuati nel possesso di redditi e cespiti, nella disponibilità della casa coniugale e nella capacità ed attitudine allo svolgimento di una attività lavorativa. Tale ultimo parametro, in particolare appare particolarmente significativo in quanto i Giudici non hanno limitato la mancata concessione dell’assegno di mantenimento al solo caso di effettivo svolgimento di una attività lavorativa da parte del coniuge richiedente l’assegno ma si sono spinti anche alla ipotesi in cui il coniuge, pur non lavorando sia comunque in possesso di professionalità tale da renderlo comunque potenzialmente autosufficiente. Con l’estinzione del rapporto matrimoniale, motiva la Cassazione, deve cessare anche ogni vincolo economico patrimoniale tra i coniugi che non trovi giustificazione nel dovere di solidarietà sociale.
La concessione dell’assegno divorzile, stando al nuovo orientamento, deve essere quindi limitata a casi eccezionali in cui il coniuge beneficiario dell’assegno si trovi in condizioni di effettiva difficoltà economica e nella concreta impossibilità di far fronte, da solo, alle proprie esigenze della vita quotidiana.