La Mediazione e la Negoziazione Assistita sono due strumenti di risoluzione alternativa delle controversie con finalità deflattiva del sistema giudiziario.

La mediazione è stata introdotta dal D.lgs. 28/2010 ed è obbligatoria nelle seguenti materie:
– Condominio
– diritti reali
– successioni ereditarie
– patti di famiglia
– contratti assicurativi e bancari
– locazioni e comodato
– affitto di azienda
– responsabilità medica e sanitaria
– risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
La mediazione rappresenta una condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione giudiziaria nelle materie per le quali è prevista come obbligatoria.
Si svolge presso organismi riconosciuti dal Ministero di Grazia e Giustizia ed è condotta da un mediatore imparziale, che ha il compito di facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti.
La mediazione si può concludere con un verbale di mancato accordo, oppure con l’accordo.
Il verbale di accordo deve essere sottoscritto dalle parti personalmente e dai loro difensori e costituisce titolo esecutivo per l’adempimento.
Il nostro Ordinamento prevede che il Giudice possa valutare la mancata partecipazione di una Parte alla Mediazione sia ai fini della decisione sia ai fini della condanna alle spese di giudizio.
L’istituto della mediazione è particolarmente indicato per la soluzione di controversie in materia di successione, divisione di beni immobili e usucapione.
L’Avv. Giuseppe POERIO è Mediatore Civile Professionista dal 2010 ed attualmente esercità attività di Mediatore presso l’Organismo di Mediazione CONCORMEDIA sito in Roma Via Alberico II n. 4.
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA :
La Negoziazione Assistita è stata introdotta dalla L. 132/2014 ed è obbligatoria per le seguenti materie:
– risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti
– pagamento somme non superiore ad euro 50.000 (ad eccezione delle materie per le quali è prevista la Mediazione Obbligatoria)
– Non può avere ad oggetto diritti indisponibili o materia di Diritto del Lavoro
La Negoziazione Assistita è condotta direttamente dai difensori delle parti con evidente risparmio economico rispetto alla Mediazione.
L’Accordo raggiunto in Negoziazione ha natura contrattuale con valore di titolo esecutivo.

MEDIAZIONE FALILIARE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La Mediazione e la Negoziazione Assistita sono Istituti che possono essere utilizzati anche nella materia familiare.
La Mediazione Familiare è un procedimento attraverso il quale il Mediatore, nel corso di più incontri, aiuta ed affianca i coniugi ed i rispettivi Avvocati nella trattativa per raggiungere un accordo in sede di separazione o divorzio.
Una volta conseguito l’accordo in sede di Mediazione Familiare le parti devono in ogni caso ricorrere al Presidente del Tribunale per ottenere la Ratifica e la successiva Omologa.
La Negoziazione Assistita Familiare consente alle parti di attribuire all’accordo la medesima efficacia giuridica del provvedimento giurisdizionale di separazione consensuale o divorzio consensuale.
La Convenzione (accordo) di Negoziazione Assistita deve essere notificata entro 10 giorni al PM il quale può omologarla rilasciando nullaosta (qualora non emergano irregolarià) o non omologarla (qualora non la ritenga contraria all’interesse delle parti o dei figli).
Nel caso in cui il PM rilasci nullaosta, le parti hanno 10 giorni di tempo per trasmettere copia conforme dell’accordo e del nullaosta all’Uffciale dello Stato Civile per la trascrizione. La trasmissione all’Ufficiale dello Stato Civile oltre il suddetto termine è punita dalla legge con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000
Nel caso in cui non rilasci il nulla osta il PM deve trasmettere il fascicolo entro 5 giorni al Presidente del Tribunale il quale deve disporre la convocazione personale delle parti dinanzi a se entro 30 giorni.