LO SPAM NON E’ REATO
Con il termine SPAM è comunemente individuata la condotta di chi invia massivamente messaggi di posta elettronica indesiderata aventi contenuto pubblicitario.
Secondo la Cassazione tale tipo di condotta non integra il reato di Molestie previsto e punito dall’art. 360 cp. La norma, infatti, punisce chi con petulanza o per altro biasimevole motivo, arrechi ad altri disturbo in luogo pubblico o aperto al pubblico anche mediante l’uso del telefono. La Cassaizone Sezione 1 Penale, con la recente Sentenza n. 28959/2021 ha ritenuto che lo SPAM non integri il reato di Molestie poichè lo strumento del telefono – diverso e molto più invasivo della mail – non può essere certamente equiparato alla casella di posta elettronica la quale, a sua volta, non può essere neppure considerata un luogo pubblico o aperto al pubblico. Ciò perché attraverso la mail non si realizza alcuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario né si verifica alcuna intrusione diretta del mittente nella sfera delle attività del destinatario trattandosi di modalità di comunicazione “asincrona”. In questo caso, infatti, la comunicazione si perfeziona, solo se e quando il destinatario procede alla lettura del messaggio. Dunque, a differenza della molestia effettuata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe verificare.
Naturalmente se la posta è finalizzata alla sottrazione di password o codici pin per l’accesso ad applciazioni di digital banking possono configurarsi reati diversi dalle Molestie come ad esempio la Truffa o la Frode informatica ovvero ancora, se i messaggi mail sono personalizzati ed hanno contenuti di minaccia o a sfondo sessuale può essere anche integrato il reato di Stalking qualora abbiano comportato uno stato di ansia o di stress emotivo nella vittima (in tal senso Cass. n. 12528/2016 e n. 1223/2021)
Avv. Giuseppe Poerio