STUPEFACENTI
La materia degli Stupefacenti è regolata dal DPR 309/1990 (Testo Unico STUPEFACENTI) e successive modifiche.
In particolare il Titolo VIII (artt. 72-103) disciplina la Repressione delle attività illecite.
L’art. 73 DPR 309/1990 punisce con la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da euro 26.000 ad euro 260.000 la condotta di chiunque produca, traffichi o detenga le sostanze stupefacenti indicate nelle apposite Tabelle (redatte dal Ministero della Salute d’intesa con il Ministero della Giustizia e periodicamente aggiornate), che per quantità, presnetazione, confezionamento appaiano non destinate all’uso esclusivamente personale.
Il comma 5 prevede l’ipotesi autonoma punita con la reclusione da sei mesi a 4 anni e la multa da euro 1032 a 10329 nel caso in cui per la qualità o quantità della sostanza ovvero per i mezzi o le modalità dell’azione , il fatto sia da ritenere di lieve entità.
L’art. 74 prevede e sanziona la fattispecie associativa con la reclusione non inferiore a venti anni per chi costituisce dirige o finanzia l’associazione e la reclusione non inferiore a 10 anni per i singoli partecipanti.
Se l’associazione è armata la pena non può essere inferiore a 24 anni di reclusione.
Se l’associazione è costituita al fine di commettere i reati di cui al comma 5 si applica la pena più lieve prevista per l’art. 416 codice penale.
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 32/2014 ha dichiarato la Incostituzionalità della normativa in materia di stupefacenti emessa in data successiva al 2006 ripristinando il sistema sanzionatorio previgente che distingueva tra droghe leggere e droghe pesanti nonché tra condotte occasionali e non occasionali.
Con il Decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con Legge 16 maggio 2014, n. 79, le sostanze psicotrope e stupefacenti sono state classificate e suddivise in 4 tabelle (I e III droghe pesanti – II e IV droghe leggere).
In base alla normativa oggi vigente è irrilevante penalmente l’uso personale (indipendentemente dal quantitativo e dalla natura della sostanza), mentre è in ogni caso illecita la cessione a terzi e qualisasi frma di detenzione diversa dall’uso personale.
Il regime sanzionatorio è differenziato in base alla natura della sostanza:
– la detenzione ai fini di spaccio di droghe pesanti è punita con la reclusione da 8 a 20 anni e la multa da euro 25.822 ad euro 258.228
– la detenzione a fini di spaccio di droghe leggere è punita con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 25.822 ad euro 258.228
– l’ipotesi lieve di cui al comma 5 è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da euro 1032 a 10329 senza distinzione tra droghe leggere o pesanti.